La recente sentenza della Corte di Cassazione, sez. lav., ord., n. 16715 del 17 giugno 2024, rappresenta un importante pronunciamento in materia di diritti dei docenti non di ruolo relativamente alle ferie non godute durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. Nel caso in esame, una docente immessa in ruolo nel settembre 2018, precedentemente assunta con contratti a tempo determinato, ha convenuto il Ministero dell'Istruzione e l'USR Lombardia per il pagamento di € 1.427,11, oltre agli interessi legali, a titolo di indennità per ferie non godute per gli anni scolastici dal 2014 al 2017. La controversia ha origine dal fatto che la docente ha affermato di non aver richiesto né goduto delle ferie durante il periodo fra la fine delle lezioni (generalmente l'8 giugno) e il termine delle attività didattiche (30 giugno), nonostante il dirigente scolastico avesse conteggiato questo periodo come ferie fruite. Il Tribunale di Monza, inizialmente, ha accolto il ricorso della docente, ma la decisione è stata ribaltata in appello dalla Corte d'Appello di Milano. La docente ha quindi proposto ricorso per cassazione, basato su diversi motivi tra cui la violazione di normative nazionali e comunitarie in materia di ferie retribuite. La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha accolto i motivi di ricorso della docente, ritenendo che la Corte d'Appello di Milano avesse erroneamente interpretato le disposizioni legislative pertinenti. In particolare, la Corte Suprema ha chiarito che: Interpretazione delle normative nazionali e comunitarie: La Corte ha ribadito che, secondo la normativa nazionale e comunitaria (art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012 e art. 1, commi da 54 a 56, legge n. 228/2012), il diritto alle ferie non può essere automaticamente presunto se il lavoratore non ha espressamente richiesto di godere di questo diritto. È necessario che il datore di lavoro informi adeguatamente il dipendente riguardo alla possibilità di fruire delle ferie e alle conseguenze della loro non fruizione. Diritto alla indennità sostitutiva: La sentenza ha confermato che il docente a termine, se non ha richiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, ha diritto a un'indennità sostitutiva per le ferie non godute alla fine del rapporto di lavoro. Applicazione della direttiva 2003/88/CE: La Corte ha richiamato la direttiva europea sull'orario di lavoro (2003/88/CE), sottolineando che essa vieta la perdita automatica del diritto alle ferie senza che il datore di lavoro abbia garantito al dipendente la possibilità di esercitarlo effettivamente. La decisione della Corte di Cassazione rappresenta un chiaro orientamento in materia di tutela dei diritti dei lavoratori del settore scolastico, sottolineando l'importanza della corretta applicazione delle normative nazionali e comunitarie in tema di ferie retribuite. Questa pronuncia assume particolare rilevanza per tutti i lavoratori a termine nel settore pubblico, garantendo loro una maggiore sicurezza giuridica e protezione dei diritti in merito al godimento delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività lavorative. La sentenza rappresenta un chiaro segnale per le istituzioni scolastiche e amministrative di rispettare rigorosamente le disposizioni normative vigenti e di adottare pratiche trasparenti nella gestione delle ferie del personale docente, sia a tempo determinato che indeterminato.Motivi della decisione
Conclusione