LA PRIVACY SUL POSTO DI LAVORO. IL RISPETTO DELL’ART 4 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI VIDEOSORVEGLIANZA, GEOCALIZZAZIONE ED I CASI SPECIALI

Il rispetto delle garanzie di cui all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori che prevede al primo comma: “gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale” costituisce, condizione di liceità del trattamento dei dati (artt. 5, 6, 88 del Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Fermo restando il divieto assoluto di controllo intenzionale a distanza, l’installazione di un impianto audiovisivo o di altri strumenti da cui possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori poi deve necessariamente e prioritariamente essere preceduta dall’accordo collettivo con le rappresentanze sindacali (RSA/RSU).

Non è possibile supplire all’assenza di accordo con le rappresentanze sindacali con la raccolta del consenso, seppur informato, dei singoli lavoratori.

In assenza di RSA/RSU, ovvero in caso di mancato accordo con le rappresentanze sindacali, il datore di lavoro, dovrà presentare apposita istanza alla sede dell’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente che, previa verifica delle condizioni formali e sostanziali previste, emanerà il provvedimento autorizzativo

Quanto all’utilizzo dei sistemi di geolocalizzazione (GPS), che consentono il tracciamento non solo degli autoveicoli o dei dispositivi elettronici (tablet, cellulari, etc) sui quali sono installati ma anche, direttamente o indirettamente, del lavoratore che li utilizza, il Garante per la protezione dei dati personali ha prescritto:

1.   che i sistemi siano configurati in modo tale da escludere il monitoraggio continuo;
2.    che la visualizzazione della posizione geografica da parte di soggetti autorizzati sia consentita solo quando strettamente necessaria rispetto alle finalità perseguite;
3.    che il dispositivo venga disattivato durante le pause e al di fuori dell’orario di lavoro;
4.    che i trattamenti avvengano mediante pseudonimizzazione dei dati personali (utilizzo di dati non direttamente identificativi);
5.    che la memorizzazione dei dati raccolti avvenga solo se necessaria e con tempi di conservazione proporzionati rispetto alle finalità perseguite.

Anche nei casi in cui i sistemi di videosorveglianza sono imposti da normative di settore, come ad esempio nel caso delle strutture scolastiche ovvero socio sanitarie e socio assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, per cui l’art. 5-septies della Legge n. 55 del 14.06.2019 di conversione con modificazioni del DL 18 aprile 2019, n. 32, c.d. “sblocca cantieri” prevede l’erogazione di finanziamenti, oppure nel caso del rilascio delle licenze per l’esercizio delle scommesse, il cui presupposto, oltre ad altri indicati nel DM 22 gennaio 2010 del Ministero dell’Economia e Finanze, è l’installazione nei locali di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo, gli Uffici dell'INL verificheranno la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 4, comma 1, della legge n. 300/1970, come peraltro già indicato nella Circolare INL n. 5/2018.
                                                                                                             

                                                                                                        Avv. Chiara Girotto



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